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| Statuto |
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TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITÀ ART. 1 – COSTITUZIONE 1.1 L'Associazione "Youth Press Italia" è costituita a Firenze, ai sensi della L. 266/91 e della LR. 28/93, come Associazione culturale di volontariato apartitica, apolitica, anti-razzista, anti-xenofoba e senza scopo di lucro. 1.2 La sede può essere trasferita su semplice decisione dell’Assemblea dei soci. 1.3 L’Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto. ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 2.1 L’Associazione nasce con il fine di promuovere la nascita, la collaborazione e la crescita – tanto quantitativa quanto qualitativa – del giornalismo e dei media giovanili in Italia, e in particolare per accrescere la partecipazione e integrazione dei giovani nel panorama mediatico nazionale, rappresentando quest’ultimo nel contesto europeo. 2.2 Promuove il dialogo fra le culture, la condivisione e lo scambio di esperienze e conoscenze, il rispetto della libertà di stampa e dei diritti umani. 2.3 Promuove il dibattito sui temi della comunicazione e della libertà di stampa. 2.4 Promuove il valore formativo delle attività di giovani giornalisti e media-maker, riuniti in associazioni, gruppi informali o redazionali, all’interno delle scuole superiori, dell’università, della società civile in generale. 2.5 Promuove il valore della formazione nella professione giornalistica e riconosce il ruolo delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine come metodo di accesso alla professione in Italia. 2.6 Promuove la visibilità e il networking delle realtà giornalistiche giovanili in Italia. 2.7 Promuove l’educazione all’attività giornalistica, la fruizione e la produzione mediatica dei giovani. 2.8 Supporta e offre consulenza per le attività giornalistiche giovanili. 2.9 L’Associazione può aderire, per il raggiungimento delle finalità sociali, ad organismi locali, nazionali, internazionali e può collaborare con altri soggetti, pubblici o privati.
TITOLO II: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO ART. 3 – ASSOCIATI. 3.1 Sono soci dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità e condividano lo spirito, gli ideali e le norme del presente statuto. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, onorari. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. 3.2 I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. 3.3 I soci ordinari si dividono in singoli e collettivi. Possono essere soci singoli tutti coloro che, a titolo individuale, presentino domanda di adesione e siano di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Possono essere soci collettivi gruppi redazionali di media giovanili, associazioni riconosciute o non riconosciute, in generale entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico operanti nel campo giornalistico che, a titolo collettivo, rispecchiandosi nelle norme di questo statuto e nello spirito dell’Associazione, presentino domanda di adesione e si impegnino a delegare almeno un rappresentante il quale, di età compresa tra i 14 e i 35 anni, partecipi attivamente alle assemblee. 3.4 Ciascun membro delle associazioni che presentino domanda di adesione può presentare a sua volta domanda di adesione come socio ordinario singolo, purché rispetti i limiti di età. 3.5 I soci onorari sono tutti coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e autorevolezza, con il loro sostegno ideale o economico, all’associazione. Sono contattati su invito a fare parte dell’associazione. La loro lista è tenuta dal Consiglio direttivo. Sono considerati di diritto soci onorari i soci fondatori, una volta superati i 35 anni di età. 3.6 Il Consiglio direttivo si riserva l’ammissione dei soci, deliberando a maggioranza, su domanda scritta del richiedente o su proposta di un qualsiasi socio. Il Consiglio direttivo, in caso di rigetto della domanda, è tenuto a comunicarne le ragioni all’Assemblea. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea generale. 3.7 Il rapporto associativo si scioglie per recesso, decesso, per decadenza o per esclusione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Il recesso diviene efficace un mese dopo la relativa comunicazione. L’esclusione può essere disposta dal Consiglio direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa constatazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. Il socio escluso può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea. La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale, decorsi trenta giorni dall’invio del sollecito formale. 3.8 Il numero dei soci è illimitato. 3.9 I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni. L’attività dei soci non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. ART. 4 – QUOTE ASSOCIATIVE E DIRITTO DI VOTO 4.1 I soci ordinari (singoli e collettivi) e i soci onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. L’importo delle quote è differenziato a seconda della tipologia dei soci (singoli o collettivi) e viene fissato dal Consiglio direttivo e approvato o modificato dall’Assemblea generale. 4.2 La quota associativa annuale è da versare in prima istanza al momento dell’ammissione. Il rinnovo può essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. 4.3 Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari singoli e un solo rappresentante delegato per ogni socio ordinario collettivo. I soci onorari hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti al Consiglio direttivo o alla Presidenza. ART. 5 – DOVERI DEI SOCI Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
TITOLO III: AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’associazione: - L’Assemblea Generale degli associati; - Il Consiglio direttivo; - Il Presidente dell’Associazione. ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE Le Assemblee Generali dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. 7.1 L’Assemblea è composta dai soci dell’Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura dal Consiglio direttivo. All’Assemblea compete: approvare le linee generali del programma di attività annuale; eleggere il Consiglio direttivo e il Presidente dell’Associazione; deliberare sui rapporti relativi alla gestione del Consiglio direttivo; approvare il bilancio; approvare i regolamenti associativi; approvare le modifiche statutarie; deliberare sui punti all’ordine del giorno e sulle quote associative fissate dal Consiglio direttivo; stabilire lo scioglimento del Consiglio direttivo. Le deliberazioni devono essere segnate sul libro dei verbali. 7.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno. 7.3 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. Le modifiche allo statuto devono essere approvate con maggioranza dei due terzi, non computandosi nel numero gli astenuti. 7.4 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato all’unanimità dall’Assemblea. 7.5 Le votazioni vengono espresse in forma palese a mano levata, eccezione fatta per quelle riguardanti le persone, per la quale il voto è espresso per iscritto a scrutinio segreto. 7.6 E’ consentito ai soci farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni socio ordinario può farsi portatore di una sola delega. 7.7 In caso di necessità, è possibile convocare un’Assemblea straordinaria su richiesta di almeno un quarto degli associati. Il Presidente deve convocarla in caso di: modifiche statutarie urgenti; scioglimento dell’Associazione; dimissioni del Consiglio direttivo; destituzione del Consiglio direttivo o del Presidente. Le modalità di voto sono le stesse che per l’Assemblea ordinaria ma, viste le ragioni della convocazione, per essere valida necessita la presenza di almeno un quarto dei soci. ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO 8.1 Il Consiglio direttivo è composto da otto membri eletti dall’Assemblea. Inoltre, sono membri di diritto il Presidente e i soci collettivi in numero massimo di cinque attraverso la persona delegata. 8.2 I membri del Consiglio direttivo restano in carica due anni. La carica non è retribuita. I consiglieri possono essere rieletti. Sono eleggibili solo i soci ordinari che abbiano dai 18 ai 35 anni di età. Qualora uno dei membri eletti del Consiglio direttivo compia durante il suo mandato il 36esimo anno di età, egli rimane in carica fino alla fine del mandato. 8.3 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere ed eventualmente un Segretario aggiunto e un Tesoriere aggiunto. 8.4 Il Presidente convoca il Consiglio direttivo quando lo esige l’interesse dell’associazione o quando ne è fatta richiesta da almeno un quarto dei consiglieri, comunque almeno due volte l’anno. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due quinti dei Consiglieri in carica e tutte le decisioni sono prese con la maggioranza dei due terzi, escludendo gli astenuti dal conteggio. Ogni membro del Consiglio direttivo hanno diritto ad un voto. I membri del Consiglio direttivo possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni membro può farsi portatore di una sola delega. In caso di parità il voto del Presidente vale doppia. 8.5 Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea. È responsabile della gestione dell’Associazione e della realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare, il Consiglio ha il compito di: redigere il bilancio annuale; stabilire l’ammissione, sospensione o espulsione dei membri dell’Associazione; favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione; raccogliere le quote associative e fissarne l’ammontare sotto il controllo dell’Assemblea Generale; determinare l’impiego dei fondi; decidere su relazioni e contratti con terzi; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; redigere un regolamento interno. 8.6 In caso di posto vacante o dimissioni di un consigliere, il posto viene assegnato di diritto al primo dei non eletti, oppure, nel caso non ve ne fossero, ad un socio su scelta unanime del Consiglio, fino alla fine del mandato. 8.7 Il Consiglio può essere destituito su richiesta di almeno un quarto dei soci e qualora sia venuto meno a quanto stabilito nel presente statuto. Il Presidente è allora chiamato a convocare un’Assemblea Generale Straordinaria che delibera a maggioranza dei due terzi sulla destituzione del Consiglio. 8.8 Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo. 8.9 Le cariche di Presidente e membro del Consiglio direttivo sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale elettiva con qualsiasi incarico in organi direttivi di partiti politici. ART. 9 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta. Fa parte di diritto del Consiglio direttivo. 9.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. 9.2 Il Vice Presidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni di questo, fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. 9.3 Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile fino al terzo mandato. Sono eleggibili solo i soci ordinari che vadano dai 18 ai 35 anni di età. La carica non è retribuita. In caso di posti vacanti o dimissioni si veda ART. 8.6. 9.4 Il Presidente può essere destituito su richiesta di almeno un quarto dei soci e qualora sia venuto meno a quanto stabilito nel presente statuto. Il Vice Presidente è allora chiamato a convocare un’Assemblea Generale Straordinaria che delibera a maggioranza dei due terzi sulla destituzione del Consiglio. ART.10 – SEGRETARIO E TESORIERE 10.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e delle assemblee, gestisce gli affari urgenti dell’Associazione, gestisce la comunicazione interna, prepara le riunioni del Consiglio direttivo, è responsabile della gestione dei membri del personale assunto dall’Associazione (di cui all’ART. 13), fissa la loro remunerazione e determina le loro missioni sentito il Consiglio direttivo, convoca l’Assemblea Generale e il Consiglio direttivo, fissa il loro ordine del giorno. 10.2 Il Tesoriere redige il bilancio e cura la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio. ART. 11 – COMITATO DEI PARTENARIATI 11.1 Il Comitato dei Partenariati raggruppa associazioni e organismi pubblici o privati (rappresentati da persone fisiche su mandato), così come persone fisiche distinte dall’Associazione, che condividono gli obiettivi e desiderano sostenere le iniziative di Youth Press Italia. 11.2 Il Comitato ha per obiettivo quello di proporre un quadro di scambio di esperienze, di dibattito, di riflessione sugli orientamenti e le attività dell’associazione, e di consolidarne la struttura e la visibilità. Esprime a titolo puramente consultivo, senza potere di voto, opinioni e proposte che saranno trasmesse dal Presidente, che lo presiede, al Consiglio direttivo. 11.3 La lista dei membri del Comitato è stilata e tenuta dal Segretario che informa l’Assemblea Generale. 11.4 Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno.
TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE 12.1 L’Associazione trae le risorse economiche per la sua attività e il suo funzionamento da: - quote associative; - sovvenzioni di organismi internazionali, statali o della collettività; - contributi di soggetti pubblici e privati; - liberalità, donazioni, lasciti testamentari; - retribuzioni e rimborsi derivanti da convenzioni con partner pubblici e privati; - vendita di prodotti, servizi, prestazioni fornite dall’Associazione; - entrate derivanti da attività produttive e commerciale di carattere marginale; - beni immobili e mobili; - ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge. 12.2 Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso. ART.13 – BILANCIO 13.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione deve essere approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’anno finanziario dall’Assemblea Generale. 13.2 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio e utilizzati nel rispetto delle finalità statuarie, delle attività culturali dell’Associazione e delle leggi in merito. 13.3 In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo. I beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti in beneficenza ad altre associazioni individuate dall’Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori. ART. 14 – ASSUNZIONI L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare e qualificare l’attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle associazioni culturali. ART. 15 – INTEGRAZIONI NORMATIVE E DECISIONI ASSEMBLEARI 15.1 Il Consiglio direttivo redige un regolamento interno approvato dall’Assemblea generale. Questo regolamento è destinato a fissare i diversi punti non previsti dal presente statuto, nello specifico quelli che riguardano l’amministrazione interna dell’Associazione. 15.2 Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, non computandosi nel numero gli astenuti. Le modifiche allo statuto devono essere approvate da un maggioranza dei due terzi dell’Assemblea Generale dei soci.
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| Ultimo aggiornamento ( Martedì 20 Ottobre 2009 18:26 ) |





